Art. 7.
Installazione degli impianti

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzandio allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell' Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico iltaliano( CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescittto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Art. 9.
Dichiarazione di conformità

1.Al ternìmine dei lavori l' impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, ecc...