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Art. 7. 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzandio allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell' Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico iltaliano( CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescittto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Art. 9. 1.Al ternìmine dei lavori l' impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato, ecc... |